ECOBONUS 110%

Decreto Rilancio 2020: gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) hanno introdotto i nuovi superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

 

EcoBonus e SismaBonus 110%: definizioni

L'art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici. Precisiamo edifici perché le nuove detrazioni fiscali del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi, ma non certamente a singole unità immobiliari. In particolare, per determinati interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, potranno essere portate in detrazione in 5 quote annuali di pari importo.

 

Ecobonus e SismaBonus 110%: interventi e limiti di spesa

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale al 110%:

  • per immobili unifamiliari e condominiali, interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
inoltre:
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003 - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: chi ne beneficia

Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre l'edificio nella sua interezza o una parte minima dell'involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

Ecobonus e Sisma Bonus 110%: sconto in fattura o cessione del credito?

L'aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:

  • sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile) prevede la possibilità di convertire il credito di imposta in sconto in fattura o in credito a seguto di cessione per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in particolare per le spese sostenute per:

  • il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi):
    • sulle parti comuni di un edificio residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
    • sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
  • interventi di efficienza energetica (ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (ecobonus+sisma bonus) di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
  • interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio (ecobonus potenziato al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
  • interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (sisma bonus dal 50% all'85% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi);
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi).
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Ecobonus e Sisma Bonus 110%: le condizioni per sconto in fattura e cessione del credito

Premesso che per la fruizione del superbonus per le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è richiesto l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenutiper l'assicurazione. 



Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare?

La prima operazione da fare, ovviamente, è affidarsi ad un tecnico di Vostra fiducia che possa verificare se avete i requisiti minimi per accedervi.
Chiarito questo, le prime verifiche da fare consistono nella verifica della conformità degli edifici (necessaria per attestare la conformità dei luoghi allo stato assentito) ed una diagnosi energetica.
La verifica di conformità può essere eseguita anche in prima persona dal proprietario, presentando al Comune ove è situato l'immobile, una richiesta di "accesso agli atti" (o "visura dei fascicoli edilizi").
Attraverso la diagnosi energetica, il tecnico può valutare l'immobile dal punto di vista dell'efficienza energetica, individuare le criticità, analizzare gli interventi realizzabili per migliorarne l'efficienza energetica e stimare l'effettiva riduzione dei consumi così da attestare che vi siano i requisiti tecnici per l'accesso all'ecobonus 110%.
Attenzione! Non va sottovalutata la diagnosi energetica, che non è una mera differenza tra certificati energetici, ma una vera e propria valutazione professionale finalizzata ad individuare quali sono gli interventi che, con il miglior rapporto costi/benefici, possono partecipare a rendere il vostro immobile energeticamente efficiente (quindi meno inquinante e più economico da condurre).



STIAMO TRATTANDO CON AZIENDE DISPONIBILI AD ACCOLLARSI IL CREDITO E PERMETTERVI LO SCONTO AL 100% DEGLI IMPORTI DEI LAVORI ENTRO I LIMITI PREVISTI DAL DECRETO!



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